Inammissibile l’impugnazione cautelare proposta dall’indagato via PEC
La Cassazione ha ribadito che le disposizioni di cui all’art. 83, comma 11, d.l. n. 18/2020, come convertito dalla l. n. 27/2020, circa l’utilizzo del mezzo telematico di trasmissione come unico mezzo di deposito degli atti, si riferiscono esclusivamente ai procedimenti civili. Deve, dunque, escludersi ogni qualsivoglia disposizione organizzativa dei capi degli uffici giudiziari che estenda tale modalità anche ai procedimenti penali.
(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 34676/20; depositata il 4 dicembre)