La sopravvenienza sanzionatoria infra-triennale in fase dinamica è ostativa alla prosecuzione della custodia cautelare in carcere
In materia di misure cautelari personali, l’impossibilità di applicare la custodia in carcere laddove sia pronosticabile l’irrogazione di una pena non superiore a tre anni di reclusione, di cui all’art.275, comma 2 bis c.p.p., costituisce una regola di valutazione della proporzionalità della custodia in carcere di cui va tenuto conto ai sensi dell’art.299, comma 2 c.p.p., anche nella fase dinamica della misura cautelare, in particolare allorchè sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite, evenienza che impone la sostituzione della custodia in carcere con altra misura meno afflittiva.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 4948/21; depositata l’8 febbraio)