La natura pertinenziale di un vano sottotetto messa in discussione

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un ex condomino concernente la natura pertinenziale del vano sottotetto di un edificio, sottolineando che «allorchè il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche tali da consentire l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento».

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 9060/21; depositata il 1° aprile)

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