Costituisce (ancora) reato l’omessa comunicazione da parte dell’albergatore delle generalità dei clienti all’autorità competente

Nonostante l’abrogazione della l. n. 135/2001, l’art. 109 deve ritenersi ancora vigente, costituendo, dunque, reato la condotta di omessa comunicazione delle generalità dei clienti all’autorità di pubblica sicurezza da parte del preposto alla conduzione di un albergo.

(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 35573/20; depositata l’11 dicembre)

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