Il datore di lavoro può essere accusato di sfruttamento della prostituzione quando il dipendente si prostituisce volontariamente?
Orbene, è incontestato che la ricorrente sfruttasse l’attività di prostituzione della p.o. e che quest’ultima fosse una dipendente dell’odierna ricorrente, in quanto impiegata come massaggiatrice nel centro massaggi gestito dalla ricorrente (laddove tale attività di massaggio era certamente realizzata, sebbene non fosse l’unica e sebbene il massaggio tradizionale, a richiesta del clienti. Deve invero rilevarsi che il soggetto la cui prostituzione è sfruttata da altri è – per definizione – persona offesa e soggetto danneggiato dal reato. Consegue che il reato di sfruttamento della prostituzione è commesso “ai danni” della persona il cui meretricio si sfrutta, nonostante tra sfruttatore e sfruttato vi sia un accordo, quand’anche la vittima goda di benefici.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 2918/21; depositata il 25 gennaio)