Scuola privata e visite mediche a pagamento per i figli: il padre dovrà rimborsare le spese alla madre

Confermata, quindi, la valutazione compiuta in Appello, anche alla luce del principio secondo cui «non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso».

Di fronte poi a «un caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non ha effettuato le spese», va compiuta «una valutazione dell’esistenza in concreto dei motivi di dissenso» e su questo fronte il Giudice «è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione della loro entità rispetto all’utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori».

In questa vicenda specifica, non solo si è appurata «l’effettività delle spese sostenute dalla donna», ma è emersa anche «l’infondatezza delle ragioni di dissenso, fatte valere dall’uomo, rispetto alle decisioni di iscrivere i figli a scuole private e di sottoporli a visite mediche private», soprattutto tenendo conto, osservano i magistrati della Cassazione, «sia delle abitudini precedenti della famiglia e dei genitori nell’educazione dei figli, sia dell’agiato tenore di vita della famiglia».

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 5059/21; depositata il 24 febbraio)

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